| Articolo 18 del DL 286/98 (TU Immigrazione) permesso di soggiorno per motivi di "protezione sociale" |
L´art.18 del testo Unico Immigrazione disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale. Si tratta di un permesso che viene rilasciato al cittadino straniero vittima di tratta o comunque soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento.
Per ottenere tale permesso non è necessario che lo straniero presenti una denuncia contro i suoi sfruttatori dal momento che obiettivo primario del rilascio del permesso è la tutela delle persone che hanno subito una coercizione o un inganno e che si trovano in una situazione di pericolo determinata anche dai tentativi di sottrarsi a tale condizione.
Gli stranieri che decidono di sottrarsi a situazioni di violenza e che vengono identificati dalle autorità di Polizia come vittime di tratta o di sfruttamento partecipano ad un programma di protezione e "inserimento" sociale.
Il permesso per protezione sociale permette allo straniero di lavorare e, nel momento in cui ci sono i requisiti, di essere convertito in altro permesso (per lavoro subordinato, per studio, ecc...)
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| Centro di accoglienza |
Struttura in cui vengono ospitati richiedenti asilo o migranti appena arrivati in Italia, quale Paese d´accoglienza; ne esistono diverse tipologie: Centri di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA), Centri di prima Accoglienza (CPA) e Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), sotto la diretta responsabilità del Ministero dell´Interno. Diversa condizione è invece quella dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) dove vengono trattenuti gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione in attesa del rimpatrio forzato. Altra tipologia di centro di accoglienza per richiedenti asilo e persone in protezione internazionale è quella prevista nel Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). |
| Espulsione o rimpatrio forzato |
L´atto di uno Stato con il quale allontana uno straniero in situazione irregolare dal proprio territorio nazionale. |
| Migrante |
Non esiste – a livello internazionale – una definizione universalmente condivisa del termine "migrante". Tale termine è generalmente utilizzato per indicare tutti i casi in cui la decisione di migrare è presa liberamente dall´individuo per ragioni di "convenienza personale" e senza l´intervento di un fattore esterno che determini tale decisione. Tale definizione si applica dunque alle persone e ai membri delle loro famiglie che si trasferiscono in un altro Paese o regione per migliorare le proprie condizioni di vita materiali o sociali, le proprie prospettive o quelle della propria famiglia. |
| Migrante irregolare |
Chiunque, essendo entrato in maniera irregolare o a seguito della scadenza del suo visto o del permesso di soggiorno, non possieda uno status regolare nel Paese di transito o d´accoglienza. Con questo termine si indicano i migranti che violano le regole d´ingresso di un Paese o qualsiasi altra persona che non è autorizzata a rimanere nel Paese d´accoglienza |
| Migrante regolare |
Soggetto che risiede in un Paese di accoglienza ed è titolare di un permesso di soggiorno valido o in fase di rinnovo.
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Persona beneficiaria di protezione sussidiaria (Decreto Legislativo n 251/2007) |
Indica una persona che, pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, è considerato meritevole di protezione perché esistono motivi per credere che in caso di ritorno nel Paese d´origine, potrebbe subire un danno grave. In particolare ai sensi della Direttiva CE sulle Qualifiche (come applicata in Italia con il DL 251/2007) si fa riferimento a tre motivi principali: condanna a morte, torture o trattamenti disumani o degradanti e minaccia di morte derivante da conflitto armato. |
Persona beneficiaria di Protezione Umanitaria (art 5, comma 6 del DL 286/98) |
Indica una persona cui viene rilasciato un permesso di soggiorno dalle Questure dietro raccomandazione delle Commissioni Territoriali per l´esame delle richieste di asilo, quando – a seguito di esito negativo della domanda di asilo (nei casi in cui non sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale – si riscontri che sarebbe comunque pericoloso per la persona il rientro nel paese di origine. Il rilascio del permesso si basa sul principio di non refoulement (non respingimento). |
| Profugo |
Colui che lascia il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali. La definizione viene mutuata, giornalisticamente, dalla condizione di "profugo italiano" come riconosciuta ai nostri connazionali espulsi da alcuni territori coloniali (Egitto, Libia, etc.) |
Protezione Internazionale (art 2 DL 251/2007) |
La protezione giuridica basata su un mandato conferito da un trattato ad un´organizzazione per assicurare il rispetto da parte degli Stati dei diritti previsti da tale trattato, come: la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, le Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto internazionale umanitario e i Protocolli del 1977, il diritto d´iniziativa del CICR, le Convenzioni dell´ILO e gli strumenti di salvaguardia dei diritti dell´uomo.
Specificamente nel Decreto Legislativo sulle "qualifiche" – DL 251/2007 si fa riferimento allo status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
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| Reintegrazione |
Reinclusione di una persona all´interno di un gruppo o di un processo; a titolo di esempio, la reintegrazione di un migrante nella società del suo Paese d´origine. |
| Reintegrazione (culturale) |
In riferimento al migrante che ritorna nel proprio paese, il processo durante il quale il migrante si riappropria dei valori, del modo di vivere, della lingua, dei principi morali, dell´ideologia e delle tradizioni appartenenti alla società del Paese d´origine. |
| Reintegrazione (economica) |
Processo di reinserimento di un migrante nel sistema economico del suo Paese d´origine. La reintegrazione economica è intesa a sostenere le prime fasi del processo verso l´indipendenza economica ed. offrirgli la possibilità di sfruttare le conoscenze acquisite all´estero, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese d´origine. |
| Reintegrazione (sociale) |
Processo di reinserimento del migrante nelle strutture sociali del suo Paese d´origine. Ciò include da un lato la creazione o riattivazione di reti personali (di amici, parenti, vicini), e d´altro la partecipazione alla vita della società civile (associazioni, gruppi d´auto-aiuto e altre organizzazioni). |
| Richiedente asilo |
Straniero di paese terzo che fa richiesta formale di essere ammesso in un Paese ad una protezione internazionale, come rifugiato o secondo forme alternative di protezione (sussidiaria) e che devono attendere la decisione riguardo alla loro richiesta ai sensi della normativa internazionale e nazionale. La domanda viene esaminata dalle autorità competenti (in Italia, sono 10 Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, coordinate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo) |
| Richiedente asilo denegato |
Lo straniero al quale la Commissione territoriale ha negato lo status di rifugiato; in questo caso può essere riconosciuta una forma di protezione sussidiaria o richiesta la protezione umanitaria. Qualora tuttavia la Commissione ritenga che non sussista alcun presupposto per fornire una forma di protezione internazionale essa rigetta la richiesta di asilo. In Italia, a seguito del diniego della Commissione, l'autorità di polizia intima allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro 15/30 giorni. La procedura prevede la possibilità di presentare ricorso avverso il diniego e la contestuale richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento stesso. |
Rifugiato (art 1 della Convenzione relativa allo status rifugiato, firmata a Ginevra nel 1951) |
Il rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche. Dal punto di vista giuridico- amministrativo, un rifugiato è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato. |
| Tratta degli esseri umani e vittima di tratta |
Indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia dell'impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l´autorità su un´altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, generalmente, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l´asservimento o prelievo di organi. |